In attesa dell’emanazione dei decreti attuativi, che forniranno le indicazioni tecniche ed operative per tutte le misure previste dal Decreto n. 18 del 17 Marzo 2020, vi riportiamo, a seguire, una breve descrizione di alcune agevolazioni, di vostro interesse, a sostegno della liquidità delle imprese.

Indennità per i professionisti senza Cassa e per lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni dell’AGO

Ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio 2020, se iscritti alla Gestione Separata Inps o se iscritti alle Gestioni Speciali dell’Ago (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), se non pensionati o non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Per ottenere l’indennità, che non parteciperà alla formazione del reddito, il professionista o il collaboratore dovrà presentare apposita domanda all’Inps, secondo regole e modalità ancora da definire, ma con limite di spesa nazionale già fissato. L’indennità, si precisa, spetta anche ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data del 23 febbraio.

Istituzione del reddito di ultima istanza

I professionisti iscritti alle Casse di previdenza, ad Ordini o Albi professionali, potranno richiedere l’erogazione di un’indennità, definita “reddito di ultima istanza”, in riferimento alla quale è stato istituito un apposito Fondo, anche in questo caso con limite di spesa già definito. Per le modalità e la successiva erogazione dell’indennità, per il quale il decreto legge stanzia complessivi 300 milioni, bisognerà attendere le regole specifiche, che dovranno essere fissate dal Ministero del Lavoro e da quello dell’Economia nei prossimi 30 giorni. L’auspicio per i professionisti, naturalmente, è che le rispettive Casse di previdenza professionali adottino delle misure analoghe a quella prevista dall’Inps e descritta al punto precedente.

Credito d’imposta per botteghe e negozi

Il decreto riconosce un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per i soli immobili rientranti nella categoria catastale C1 e naturalmente purché negli stessi vi si eserciti attività d’impresa. Il beneficio fiscale non è riconosciuto a tutte quelle attività che sono rimaste aperte nei giorni di contenimento del contagio ed elencate nel Dpcm del giorno 11 marzo scorso. Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, verosimilmente già dai versamenti dei tributi in scadenza nel mese di aprile.

Credito d’imposta per sanificazione

Agli artigiani, commercianti e professionisti, che attiveranno procedure di sanificazione per contenere il contagio da Covid19, nel corso del 2020, è riconosciuto un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute e documentate, per strumenti ed ambienti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Il limite di spesa stanziato è di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Per ottenere il credito bisognerà, anche in questo caso, attendere regole e istruzioni che dovranno essere fissate dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il riferimento all’anno d’imposta 2020 lascia intendere però, a differenza di quanto stabilito per le rate di locazione, che sarà possibile utilizzare il credito solo a partire dal dichiarativo 2021, riferito all’anno d’imposta 2020.

Restiamo a disposizione per ogni eventualità e porgiamo cordiali saluti.

W&C – Consulenza d’Impresa