A seguito dell’approvazione del Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020, ora ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, vi riportiamo a seguire le disposizioni in termini di rinvio dei versamenti in scadenza nei prossimi mesi, ripartiti, per i soli primi tre punti, per tipologia di contribuente. Le altre due norme indicate, invece, valgono indistintamente per tutti i contribuenti, a prescindere dall’ attività svolta e dal volume di fatturato.
Per semplificarvi la comprensione di un decreto particolarmente complesso come questo, ci siamo già occupati di selezionare le sole questioni di vostro interesse, organizzandole per argomenti; seguiranno quindi, nei prossimi giorni, ulteriori mail con le misure che vi potranno riguardare direttamente.
- Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, asili nido, servizi educativi per l’infanzia eccetera (per l’elenco completo si veda l’articolo 61 del Decreto in allegato):
- Sospesi i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile 2020. Sospesi i soli versamenti Iva in scadenza a Marzo 2020, senza che sia previsto per questi, al momento, un termine per la ripresa dei pagamenti. I versamenti sospesi (ovvero quelli delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e dei premi previdenziali), dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno, o a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data di riferimento.
- Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, non rientranti nella categorie di cui sopra:
- Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra 8 e 31 marzo 2020, relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Iva; contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
- Per tutti i contribuenti non rientranti nelle due categorie di cui sopra:
- Prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020. I pagamenti in scadenza il 16 marzo 2020 si potranno effettuare entro il 20 marzo 2020.
- Sospesi i termini dei versamenti, per entrambe le categorie dei soggetti di cui sopra, in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
- Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea, o del saldo e stralcio:
- differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Ue, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio. I versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno.
Qualora si scegliesse di beneficiare del differimento dei versamenti suindicati, questi avverrebbero, naturalmente, senza l’addebito di sanzioni ed interessi, come se fossero stati eseguiti alla scadenza originaria.
Restiamo a disposizione per ogni eventualità e porgiamo cordiali saluti.
W&C – Consulenza d’Impresa