Nella giornata di ieri è stato firmato dal Presidente del Consiglio il Dpcm, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che introduce ulteriori misure in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale e con effetto dalla data odierna e fino al prossimo 3 aprile.

Nello specifico il Decreto prevede la sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali.

Vi consigliamo in particolare di consultare l’elenco dell’allegato 1 e di verificare se la vostra attività rientri tra quelle consentite. Se così non fosse, ad ogni modo, vi sarebbero due possibili alternative percorribili per la continuazione dell’attività:

  • la prosecuzione con lavoro agile, naturalmente ove la vostra attività ve lo consenta, proseguendola solo se organizzati in modalità a distanza o per l’appunto con lavoro agile;
  • la prosecuzione in virtù della funzionalità rispetto alle filiere: qualora l’attività sia comunque funzionale ad assicurare la continuità di quelle elencate nell’allegato 1 del Dpcm, infatti, vi sarebbe consentito proseguirne lo svolgimento.

A prescindere dall’elenco delle attività consentite, il Dpcm espressamente autorizza poi la continuazione di tutte quelle attività che sono altresì funzionali alla continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, richiamando espressamente la legge 12 giugno 1990 n. 146 (sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali).

Tale norma all’articolo 1 prevede, infatti, una lista di attività considerate essenziali, che in particolare sono:

a) la sanità; l’igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;

b) i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;

c) i servizi di erogazione dei importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario relativi all’assistenza e la previdenza sociale, nonché agli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita;

d) l’istruzione pubblica, con particolare riferimento all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l’istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

e) le poste, le telecomunicazioni e l’informazione radiotelevisiva pubblica.

In tutti i casi appena elencati, le imprese che ritengano di poter rientrare nelle attività funzionali a detti servizi, potranno continuare la propria attività, facendo preventivamente una comunicazione al prefetto della provincia di riferimento. Nella richiesta dovranno essere indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il prefetto potrà però sospendere le predette attività, qualora ritenesse che non sussistano le condizioni previste dal decreto; ma fino all’adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, la stessa potrà considerarsi legittimamente esercitata, sulla base della comunicazione già inviata al Prefetto.

Pur non essendo questione di stampo fiscale vi evidenziamo, infine, come il decreto sancisca il divieto, per le persone fisiche, di stabilirsi o spostarsi, con qualsiasi mezzo di trasporto, in un comune diverso da quello nel quale attualmente si trovino, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Viene meno, quindi, la motivazione di spostamenti legati al rientro presso il proprio domicilio.

Restiamo a disposizione per ogni eventualità e porgiamo cordiali saluti.

W&C – Consulenza d’Impresa