Lo scorso 23 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 360494 («Provvedimento 2020») la cui emanazione, anticipata nel DM 14 maggio 2018, è finalizzata ad aggiornare le disposizioni relative alla Documentazione TP per la corretta applicazione del principio di libera concorrenza, alla luce del novellato art. 110, co. 7 del Tuir. 

In particolare, il Provvedimento 2020 ha ad oggetto la nuova disciplina sugli oneri documentali in materia di Transfer Pricing e stabilisce i requisiti di idoneità richiesti per beneficiare del regime premiale della c.d. Penalty Protection, ossia per beneficiare della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione ai sensi degli artt. 1, co. 6 e 2, co. 4-ter del D.Lgs. n. 471/1997.

La nuova disciplina, in vigore dal periodo d’imposta 2020, si caratterizza per una notevole complessità soprattutto in termini di informazioni da fornire. È per tale ragione che, a partire -appunto – dall’esercizio in corso, si dovrà prestare particolare attenzione alla predisposizione della Documentazione TP, i cui requisiti di completezza ed idoneità risultano essere necessari e fondamentali al fine dell’ottenimento della c.d. Penalty Protection.

Di seguito si segnalano le principali novità introdotte dal Provvedimento 2020.

Master file e Documentazione Nazionale

Pur avendo subito un profondo restyling, Master file e Documentazione Nazionale continuano a rappresentare il set documentale richiesto. A tal proposito, vale precisare che è stata abolita la distinzione tra «holding», «sub-holding» e «impresa controllata». Ne consegue che, a partire dal periodo d’imposta 2020, ogni contribuente dovrà predisporre non solo la Documentazione Nazionale, ma anche il Master file (quest’ultimo può essere redatto in lingua Inglese).

Quanto al Masterfile, tra i nuovi contenuti richiesti dal Provvedimento 2020 si segnalano: i) dettagli circa i principali fattori di generazione dei profitti del gruppo; ii) descrizione della catena produttiva e/o distributiva relativa ai primi cinque prodotti e/o servizi del gruppo in termini di fatturato, unitamente ad eventuali altri prodotti e/o servizi il cui fatturato superi il 5% del fatturato complessivo del gruppo; iii) descrizione delle eventuali operazioni di riorganizzazione aziendale, acquisizioni e dismissioni realizzate nel periodo d’imposta di riferimento.

Quanto, invece, alla Documentazione Nazionale, tra i nuovi contenuti richiesti dal Provvedimento 2020 si segnalano: i) la predisposizione di informazioni finanziarie (tra le quali prospetti di riconciliazione che mostrino come i dati finanziari utilizzati nell’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio); ii) copia degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti di cui l’impresa nazionale non è parte, ma che risultino comunque collegati alle operazioni infragruppo.

Servizi a basso valore aggiunto

Il contribuente che intende adottare l’approccio semplificato di valorizzazione dei servizi a basso valore aggiunto, deve predisporre un’apposita documentazione volta a descrivere i servizi infragruppo e i criteri di valorizzazione degli stessi.

Selezione delle operazioni da indicare nel set documentale

In base al Provvedimento 2020 il contribuente ha la facoltà di selezionare le operazioni intragruppo da trattare nel set documentale. Il regime premiale della Penalty Protection si applicherà con esclusivo riguardo alle operazioni descritte, purché naturalmente considerate idonee.

Marca temporale e formato elettronico: gli adempimenti formali 

Il Master File e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentane del contribuente (o da un suo delegato) mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

In caso di verifica, la consegna della documentazione TP all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta ricevuta.

In caso di dichiarazione integrativa presentata per correggere errori od omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento, la documentazione TP può essere integrata o modificata e la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata unitamente alla presentazione della stessa dichiarazione integrativa.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento. 

W&C – Consulenza d’Impresa (info@consulenzadimpresa.net)

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