Al fine di incentivare il rientro in Italia della forza lavorativa, nonché di attrarre ulteriore reddito imponibile nel territorio nazionale, il legislatore tributario ha introdotto, con il D.Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015, recentemente modificato dal “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019) e dal “Decreto Fiscale” (D.L. n. 124/2019), un particolare regime agevolativo. Esso prevede, al verificarsi di taluni requisiti, l’esenzione del 70%[1] del reddito generato dal lavoratore impatriato per un arco temporale che può estendersi fino a dieci periodi d’imposta.
Requisiti
Possono beneficiare del regime agevolativo i cittadini italiani che decidono di rimpatriare e i cittadini stranieri che intendono trasferirsi in Italia, provenienti sia da Sati UE sia da Stati extra-UE. Per questi ultimi è necessario che sia presente – tra stato italiano e stato extra-UE – una convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
Il soggetto che intende usufruire del regime agevolativo previsto dall’art. 16, D. Lgs. n. 147/2015, prima del suo trasferimento nel territorio italiano non deve essere stato residente fiscalmente in Italia per almeno due periodi d’imposta e deve impegnarsi a rimanere in Italia almeno nei due periodi d’imposta successivi al trasferimento. Inoltre, l’attività lavorativa del soggetto che beneficia dell’agevolazione deve essere prestata «prevalentemente nel territorio italiano».
La residenza fiscale in Italia è disciplinata dall’art. 2 del TUIR secondo cui «si considerano residenti – nel territorio italiano – le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile».
Quali redditi rientrano nel regime agevolativo?
I redditi agevolabili sono quelli di lavoro dipendente, assimilato a quello di lavoro dipendente (es. compensi di amministratore) e di lavoro autonomo. A questi – qualora prodotto da soggetti che realizzano una delle precedenti tipologie di reddito – si aggiungono anche i redditi d’impresa eventualmente generati.
Tuttavia, la Circolare n. 33 del 28 dicembre 2020 ha chiarito che il reddito d’impresa agevolabile è solamente quello realizzato dall’imprenditore individuale. Pertanto, rimangono esclusi i redditi d’impresa derivanti dalla partecipazione a società di persone e/o società a responsabilità limitata «a ristretta base proprietaria».
La predetta circolare ha precisato, altresì, che possono beneficiare del regime di esenzione anche gli ulteriori redditi derivanti da attività lavorative avviate in periodi d’imposta successivi al rientro.
Durata dell’agevolazione
I lavoratori che soddisfano i requisiti previsti dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 147/2015, hanno diritto ad usufruire del regime agevolato «a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello stato (..) e per i quattro periodi successivi».
Nondimeno, nel caso in cui, al termine del primo quinquennio, il soggetto che beneficia dell’agevolazione abbia un figlio minorenne o abbia acquistato un immobile, può continuare a beneficiare dell’esenzione del reddito imponibile per i successivi cinque periodi d’imposta, in misura pari al 50% (e non più al 70%).
Come usufruire dell’agevolazione
Le modalità per accedere al regime agevolativo si distinguono in base alla tipologia di reddito prodotta. Più precisamente, il lavoratore dipendente potrà usufruire dell’esenzione del 70% previa richiesta scritta – a contenuto specifico – da presentare al proprio datore di lavoro. In tal caso, l’esenzione potrà essere applicata a partire dal periodo di paga successivo alla ricezione della richiesta.
Il lavoratore autonomo potrà invece beneficiare dell’esenzione o in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi o richiedendo ai propri committenti – anche in questo caso, previa richiesta scritta – l’applicazione della ritenuta d’acconto direttamente sull’imponibile ridotto.
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.
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