Il D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/2019, ha notevolmente esteso la responsabilità amministrativa delle società, degli enti e delle associazioni anche prive di personalità giuridica alla commissione di determinati reati tributari.

In particolare, l’art. 39, co. 2, del citato Decreto ha introdotto l’art. 25-quinquiesdecies, rubricato “Reati tributari”, nel D.Lgs. n. 231/2001, estendendo così il catalogo dei reati presupposto alle fattispecie più gravi di reati tributari disciplinati dal D.Lgs. n. 74/2000: il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000), il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri mezzi fraudolenti (art. 3), il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), il reato di occultamento o distruzione dei documenti contabili al fine di evadere le imposte (art. 10) e il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).

In caso di commissione di uno dei menzionati reati nell’interesse o a vantaggio dell’ente, l’ente stesso è punito con una sanzione pecuniaria da 100 fino a 500 quote. Poiché il valore della quota varia da un minimo di Euro 258 fino ad un massimo di Euro 1.549, la sanzione pecuniaria potrà essere pari sino a Euro 774.500. Si precisa che se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo, così come previsto dal co. 2 dell’art. 25-quinquiesdecies; non è in ogni caso ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 10, co. 4, D.Lgs. n. 231/2001).

 

Alle fattispecie previste dal nuovo art. 25-quinquiesdecies si applicano inoltre le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2 lett. c), d), ed e) del D.Lgs. n. 231/2001, ossia il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si precisa che, al fine di non vedersi comminare alcuna delle menzionate sanzioni, l’ente dovrà adottare ed efficacemente attuare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto 231.

 

Restiamo a disposizione per ogni eventualità e porgiamo cordiali saluti.

W&C – Consulenza d’Impresa