A partire dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’Unione Europea.
Al fine di regolare il recesso britannico in maniera ordinata tanto per i cittadini quanto per le imprese, l’Accordo di recesso ha previsto l’istituzione di un c.d. periodo transitorio, durante il quale il Regno Unito continuerà ad applicare le regole doganali e fiscali (Iva e accise) dell’UE.

A tal proposito, l’Agenzia delle Dogane, nella recente Nota 30.1.2020, ha fornito i primi chiarimenti, che vengono di seguito sinteticamente esposti.

Il c.d. periodo transitorio è una fase limitata di tempo che va al 1° febbraio al 31 dicembre 2020, durante il quale “la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci manterranno la propria vigenza nel Regno Unito”, e pertanto:

  • il Regno Unito continuerà ad applicare la normativa IVA di cui alla Direttiva n. 2006/112/CE;
  • le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere con operatori appartenenti al Regno Unito continueranno ad essere disciplinate dal D.L. n. 331/1993 e dal DPR n. 633/1972;
  • le operazioni poste in essere con operatori appartenenti al Regno Unito continueranno a essere soggette all’obbligo di presentazione dei Modelli Intra e riepilogate nell’esterometro;
  • in caso di prestazioni ricevute da parte di un fornitore appartenente al Regno Unito l’Iva dovrà essere assolta mediante il meccanismo dell’integrazione della fattura.

Il periodo transitorio terminerà il 31.12.2020. Pertanto, salvi diversi accordi, a partire dal 1.1.2021 il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale e fiscale (Iva e accise) dell’UE, e “la circolazione delle merci tra UK e UE, verrà, dunque, considerata commercio con un Paese terzo”. Ne consegue che:

  • le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori stabiliti nel Regno Unito costituiranno esportazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/1972, e non cessioni Intra-UE ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993;
  • gli acquisiti di beni effettuati da operatori stabiliti nel Regno Unito costituiranno importazioni e non più acquisti Intra-UE di cui all’art. 38 del D.L. n. 331/1993;
  • le operazioni poste in essere con operatori appartenenti al Regno Unito non saranno più soggette all’obbligo di presentazione dei Modelli Intra;
  • in caso di prestazioni ricevute da parte di un fornitore appartenente al Regno Unito l’Iva dovrà essere assolta mediante il meccanismo dell’autofattura.

Restiamo a disposizione per ogni eventualità e porgiamo cordiali saluti.

W&C Consulenza d’Impresa