Facendo seguito alle mail dei giorni precedenti, sempre con riguardo alle misure derivanti dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo scorso si riporta, a seguire, una breve descrizione delle agevolazioni a sostegno delle imprese ritenute maggiormente significative in ambito bancario.

Il Decreto Cura Italia infatti prevede, all’articolo 56, una moratoria per le micro (le cosiddette partite IVA), piccole e medie imprese (PMI), nonché per i professionisti e le ditte individuali, i quali possono beneficiare, fino al 30 settembre, della sospensione sulle linee di credito in conto corrente, sui finanziamenti per anticipi su titoli di credito, sulle scadenze di prestiti a breve, sulle rate di prestiti e sui canoni in scadenza.

Caratteristiche delle misure di moratoria

Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:

(i) La possibilità di utilizzare l’intera disponibilità delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati, a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono, peraltro, essere revocati, neanche in parte, fino al 30 settembre 2020;

(ii) La proroga alle medesime condizioni, fino al 30 settembre 2020, dei prestiti non rateali, con scadenza anteriore al 30 settembre 2020;

(iii) La sospensione, fino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

Requisiti per la richiesta

L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire non avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis, anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione, dello stesso finanziamento, nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Soggetti beneficiari

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Si precisa come si definiscano PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Modalità di presentazione della richiesta

Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, devono accettare le comunicazioni di moratoria, che possono essere presentate dalle imprese dal momento di entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020 scorso.

La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di attribuire alla stessa data certa.

La comunicazione per l’ottenimento della moratoria, affinché venga accettata dalla Banca, deve contenere quanto riepilogato a seguire:

• i riferimenti del finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;

• un’autocertificazione nella quale si attesti:

  • “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Restiamo naturalmente a disposizione per potervi assistere nell’ottenimento delle suindicate agevolazioni, attendendo specifico incarico a tal fine, potendovi nello specifico aiutare nell’individuazione delle migliori opportunità, tenendo conto che il DL “Cura Italia” contiene altre importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese, come ad esempio quelle con intervento del Fondo di garanzia PMI, e che sono in vigore ulteriori forme di moratoria, non contenute nel decreto stesso, bensì derivanti da apposito accordo tra Abi e rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.

Restiamo a disposizione per ogni eventualità e porgiamo cordiali saluti.

 W&C – Consulenza d’Impresa