L’art. 55 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) ha introdotto la possibilità per le società residenti nel territorio dello Stato che cedono, entro il 31 dicembre 2020, crediti deteriorati vantati verso debitori inadempienti di trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate (c.d. deferred tax asstes o DTA) riferibili a:

  • perdite fiscali non ancora computate in diminuzione dal reddito ai sensi dell’art. 84 del Tuir (non si considerano i limiti previsti per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile);
  • eccedenze ACE di cui all’art. 1, co. 4, del D.L. n. 201/2011 disponibili alla data di efficacia della cessione stessa.

A tal fine,

  • i menzionati “componenti rilevanti” (i.e. perdite fiscali ed eccedenze ACE) possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti (c.d. limite relativo);
  • i crediti ceduti rilevano per un valore nominale massimo di Euro 2 miliardi, determinato tenendo conto di tutte le cessioni poste in essere entro il 31 dicembre 2020 dalla società cedente, ovvero dal gruppo cui la società cedente appartiene (c.d. limite assoluto).

L’agevolazione non si applica:

  • alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o di insolvenza;
  • alle cessioni di crediti tra società facenti parte il medesimo gruppo, cioè a quelle cessioni effettuate tra società legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché tra società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

A decorrere dalla data di efficacia della cessione le perdite fiscali pregresse non sono più computabili in diminuzione dal reddito imponibile e le eccedenze ACE non sono più deducibili né fruibili tramite credito d’imposta.

Il credito d’imposta così ottenuto non è produttivo di interessi e non concorre alla formazione della base imponibile Ires e Irap. Il credito d’imposta può essere:

  • utilizzato in compensazione, senza limiti di importo, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997;
  • ceduto ai sensi dell’art. 43 bis o 43 ter del DPR n. 602/1973;
  • chiesto a rimborso (salva poi la possibilità di cedere il diritto al rimborso del credito).

La trasformazione delle DTA in crediti d’imposta è facoltativa ed è condizionata dall’esercizio dell’opzione di cui all’art. 11, co. 1, D.L. n. 59/2016 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2016, che comporta il pagamento di un canone di garanzia nel caso in cui alle DTA non corrisponda un effettivo pagamento di imposte. Il canone di garanzia, ove dovuto, è deducibile ai fini dell’Ires e dell’Irap nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento.

L’opzione deve essere esercitata entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti, ossia entro il 31 dicembre 2020. L’opzione è irrevocabile ed ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione (cioè dal 2021 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare).

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la misura descritta, come precisato dalla Relazione Illustrativa al Decreto Cura Italia, “è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica”.

 

 

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.

W&C – Consulenza d’Impresa (info@consulenzadimpresa.net)

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