La legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) con l’art. 1, commi 628-629, ha abrogato – a decorrere dal 1° gennaio 2021 – l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA). Sebbene la relazione illustrativa non ne faccia minimamente cenno, le ragioni che hanno portato alla soppressione dell’IRBA risiedono nel contrasto dell’imposta con il diritto dell’Unione europea. Al riguardo vale ricordare che, nella fase precontenziosa della procedura di infrazione n. 2017/2114, la Commissione europea aveva inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), chiedendo l’abolizione dell’imposta, in quanto “L’IRBA non ha finalità specifiche ma unicamente di bilancio, contravvenendo quindi alle norme dell’UE (articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sul regime generale delle accise 2008/118/CE del Consiglio). Se l’Italia non si attiverà entro due mesi, la Commissione potrà inviare un parere motivato alle autorità italiane”. Tant’è che le Autorità italiane avevano manifestato l’intenzione di “aderire pienamente ai rilievi formulati nella lettera di costituzione in mora e prospettando, quale prima soluzione di adeguamento preferita, l’abrogazione della norma istitutiva del tributo (salva la relativa valutazione di fattibilità tecnico-finanziaria nonché politica dell’abrogazione)” (cfr. “Relazione concernente l’impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione Europea (aggiornata al secondo semestre 2018)”). La Commissione europea aveva, infine, inviato un parere motivato all’Italia “per aver riscosso, a livello regionale, un’Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (IRBA) oltre all’accisa già percepita in virtù della normativa dell’UE. Conformemente al diritto dell’UE (direttiva 2008/118/CE del Consiglio), gli Stati membri possono prelevare altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa, purché sino rispettate 2 condizioni: l’imposta è riscossa per fini specifici ed è conforme alla normativa dell’Unione in materia di accisa o di imposta sul valore aggiunto. La Commissione ritiene che, nel caso dell’IRBA, questi 2 requisiti non siano soddisfatti. Se l’Italia non si attiverà entro due mesi, la Commissione potrà deferire la questione alla Corte di giustizia della UE”.
Sennonché, l’ultimo periodo del comma 628 ha fatto “salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già sorte”, ossia gli importi versati a titolo di IRBA fino al 31 dicembre 2020. In questo modo, però, si vorrebbe precludere l’esercitare del diritto al rimborso dell’IRBA indebitamente riscossa, nel biennio 2019-2020, da alcune Regioni (Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Molise e Piemonte) nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, vale a dire i concessionari (ora titolari di autorizzazione) degli impianti di distribuzione di carburante o, per loro delega, le società petrolifere che siano uniche fornitrici degli impianti.
Ebbene la disposizione in commento risulta contraria al principio di effettività sancito dal diritto dell’Unione Europea, giacché configurata in modo da rendere impossibile l’azione di restituzione del pagamento indebito dell’IRBA, in forza di una normativa (nazionale e regionale) incompatibile con il diritto comunitario.
Il principio di effettività, in base al quale le norme interne non devono rendere “impossibile o eccessivamente difficile” l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario, trova il suo fondamento nell’art. 4, paragrafo, 3 del Trattato UE (ex art. 10 del Trattato della Comunità Europea), il quale impone la leale cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri per assicurare l’adempimento degli obblighi posti dalle norme comunitarie. I legislatori degli Stati membri – come, appunto, l’Italia – sono tenuti pertanto a produrre all’interno dei propri ordinamenti nazionali le necessarie norme volte a consentire concretamente il pieno esercizio del diritto al rimborso dei soggetti ai quali sono state imposte prestazioni patrimoniali che risultano in violazione di norme comunitarie.
Per quanto concerne il rispetto del principio di effettività, la giurisprudenza comunitaria ha costantemente affermato che “il diritto di ottenere il rimborso delle imposte riscosse da uno Stato membro in violazione di norme del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell’Unione, nell’interpretazione loro data dalla Corte. Gli Stati membri sono quindi tenuti, in linea di principio, a rimborsare le imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione (sentenza del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C‑591/10, EU:C:2012:478, punto 24 e giurisprudenza ivi citata)” (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 23 aprile 2020, cause riunite C-13/18 e C-126/18, punto 34).
I giudici unionali hanno altresì dichiarato che, “qualora uno Stato membro abbia prelevato imposte in violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, i singoli hanno diritto al rimborso non solo dell’imposta indebitamente riscossa, ma anche degli importi pagati a detto Stato o da esso trattenuti in rapporto diretto con tale imposta. Tale rimborso comprende altresì le perdite derivanti dall’indisponibilità di somme di danaro a seguito dell’esigibilità anticipata dell’imposta (sentenza del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C‑591/10, EU:C:2012:478, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Da tale giurisprudenza risulta che il principio dell’obbligo, posto a carico degli Stati membri, di restituire, con gli interessi, le imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione discende dal diritto dell’Unione medesimo (sentenza del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C‑591/10, EU:C:2012:478, punto 26 e giurisprudenza ivi citata)” (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 23 aprile 2020, cause riunite C-13/18 e C-126/18, punto 35).
Pertanto la norma soppressiva dell’IRBA, laddove dispone che “Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già sorte”, deve essere disapplicata dagli enti territoriali, destinatari delle istanze di rimborso, e/o dal giudice nazionale chiamato a decidere sul diniego espresso (o tacito) alla restituzione del tributo, in quanto non soddisfa il criterio di effettività, privando completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere il rimborso dell’imposta non dovuta.
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.
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