L’art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche «Decreto») prevede la responsabilità amministrativa delle società, degli enti e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, alla commissione di determinati reati connessi al rischio sanitario, nello specifico, ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. L’ambito della sicurezza interessato dal citato articolo viene altresì monitorato dall’art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro) e dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), che impongono all’impresa l’obbligo di adottare ed attuare tutte le misure volte a tutelare i propri dipendenti e collaboratori, anche da un rischio sanitario di tipo biologico.
Vale precisare che la responsabilità amministrativa prescritta dal D.Lgs. n. 231/2001 si verifica solo nel caso in cui i reati de quibus siano commessi «nell’interesse o a vantaggio dell’ente». In particolare, e con specifico riferimento al contesto legato all’emergenza Covid-19, pare opportuno evidenziare come i reati relativi al rischio sanitario possano essere commessi anche attraverso un «risparmio sui costi da dispositivi di protezione e/o conseguire alla decisione di proseguire lo svolgimento della propria attività senza adottare le misure di protezione adeguate per i propri dipendenti»[1].
Per tale ragione, al fine di evitare un possibile coinvolgimento sul piano della responsabilità amministrativa, ciascuna impresa è chiamata ad adottare ed efficacemente attuare procedure e protocolli ad hoc, utili a gestire il rischio sanitario e a contenere il rischio di contagio da Covid-19.
A tal proposito, il Governo e le Parti sociali hanno sottoscritto in data 14 marzo 2020 – ed integrato in data 24 aprile 2020 – il «Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro», il quale fornisce le linee guida per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche ai fini della prevenzione dei reati in premessa.
In tale contesto, il Modello 231 assume un ruolo fondamentale per prevenire il compimento, tra gli altri, dei reati connessi al rischio sanitario di cui all’art. 25-septies. È dunque necessario approntare un sistema di misure preventive specificamente atto ad evitare la commissione dei reati in esame, tenendo conto delle procedure cautelari già adottate all’interno dell’azienda, così da ottemperare sì a tutte le prescrizioni dettate in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ma in modo tale da evitare inutili e costose duplicazioni.
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.
W&C – Consulenza d’Impresa (info@consulenzadimpresa.net)
[1] Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti, «Vigilanza e Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell’emergenza sanitaria», 27 aprile 2020.